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Interni Esteri

Lavoratore depresso trascurato Multa al datore di lavoro

PUÒ scattare la multa nei confronti del datore di lavoro che «trascura» il dipendente caduto in una profonda depressione.

La stessa sanzione può essere applicata al medico aziendale se non dispone tutti gli accertamenti specialistici nei confronti dell'impiegato affetto da depressione. Lo sancisce la Corte di Cassazione che ha reso defintiva la sanzione dell'ammenda (non se ne precisa lèntità nella sentenza 20220) inflitta rispettivamente ad un datore di lavoro e al medico dell'azienda «Alenia» di Nola, 'reì di non essersi presi cura, ciascuno per le proprie competenze, dei disturbi di cui soffriva un dipendente affetto da «disturbo d'adattamento con stato di conflitto nell'ambiente di lavoro». In particolare, la Terza sezione penale della Cassazione, confermando l'ammenda a Giorgio O., datore di lavoro e a Francesco O., medico dell'azienda, ha sottolineato che il primo, mutando mansioni al dipendente affetto da depressione (lo aveva nominato specialista in ingegneria della manutenzione con tanto di trasferimento), «non aveva curato di assicurargli un'adeguata formazione professionale», e il secondo perchè, «in qualità di medico competente non aveva richiesto al datore di lavoro la visita medica specialistica sul lavoratore» depresso. Da annotare che il dipendente, ben conoscendo i suoi problemi, aveva espressamente richiesto dei controlli specialistici dal momento che i suoi disturbi depressivi erano correlati al fatto che si sentiva «inadeguato rispetto alle mansioni assegnategli». A comminare la sanzione al datore di lavoro e al medico aziendale era stato il Tribunale di Nola, il 23 aprile del 2004. Invano Giorgio O. e Francesco P. si sono rivolti alla Cassazione per alleggerire la loro posizione. In particolare, il datore di lavoro ha fatto presente che il cambio di mansioni del lavoratore presupponeva comunque competenze che sicuramente erano in suo possesso. La Cassazione ha respinto entrambi i ricorsi. E al dirigente aziendale ha ricordato che «non è puntuale» il motivo di difesa secondo il quale «non occorreva alcun aggiornamento formativo» per il lavoratore depresso cui erano state cambiate le mansioni. In quanto era suo dovere «assicurargli una adeguata formazione».









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